Art. 63
Attribuzioni   del   Consiglio   in   materia   di  assunzioni  nella
                        magistratura militare

1.  Il Consiglio della magistratura militare provvede alle assunzioni
dei  magistrati militari avvalendosi di commissioni da esso nominate.
Le  commissioni  esaminatrici  dei  concorsi  per uditore giudiziario
militare  formano  le graduatorie, che sono pubblicate nel Bollettino
ufficiale  del  Ministero della difesa e comunicate agli interessati.
Delle  commissioni  di  concorso  possono  far parte anche magistrati
componenti del Consiglio.
2.  Il Consiglio, esaminati gli atti e gli eventuali reclami proposti
dal  Ministro  della  difesa e dagli interessati entro trenta giorni,
rispettivamente,  dalla pubblicazione o dalla comunicazione predette,
approva o modifica la graduatoria.