Art. 636 
                       Obiettori di coscienza 
 
1. Agli obiettori di coscienza che  sono  stati  ammessi  a  prestare
servizio civile e' vietato  partecipare  ai  concorsi  per  qualsiasi
impiego che comporti  l'uso  delle  armi  e  comunque  partecipare  a
qualsiasi procedura per l'arruolamento nelle  Forze  armate  e  nelle
Forze di polizia a ordinamento  militare  o  per  l'assunzione  nelle
Forze di polizia a ordinamento civile. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si  applicano  ai  cittadini
che hanno rinunciato allo status di obiettore di coscienza  ai  sensi
del comma 3. 
3. L'obiettore ammesso al servizio civile, decorsi almeno cinque anni
dalla data in cui e' stato collocato  in  congedo  secondo  le  norme
previste per il servizio di leva,  puo'  rinunciare  allo  status  di
obiettore   di   coscienza,   presentando   apposita    dichiarazione
irrevocabile presso l'Ufficio nazionale per il  servizio  civile  che
provvede a darne tempestiva  comunicazione  alla  Direzione  generale
della previdenza militare, della leva e del  collocamento  al  lavoro
dei volontari congedati.