Art. 638
                       Mancanza dei requisiti

1.  I  requisiti  generali  e speciali, devono essere posseduti dalla
data indicata nel bando e sino a quella dell'effettiva incorporazione
o,  limitatamente  ai  militari in servizio, a quella dell'inizio del
relativo  corso  di  formazione,  o  fino  alla nomina a ufficiale in
servizio  permanente  nei  concorsi a nomina diretta, a eccezione del
limite   massimo   di  eta'  che  puo'  essere  superato  al  momento
dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso di formazione.
2.  L'accertamento, successivo al reclutamento, della mancanza di uno
dei  predetti  requisiti,  sia  per  condotta dolosa sia per condotta
incolpevole   dell'interessato,  comporta  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario.