Art. 639
                  Reclutamento volontario femminile

1.  Il reclutamento del personale militare femminile e' effettuato su
base  volontaria  secondo  le  disposizioni  vigenti per il personale
maschile,  salvo quanto previsto per l'accertamento dell'idoneita' al
servizio  dalle  norme  contenute nel regolamento e salve le aliquote
d'ingresso eventualmente previste, in via eccezionale, con il decreto
adottato ai sensi del comma 2.
2.  Ferme  restando le consistenze organiche complessive, il Ministro
della   difesa   puo'   prevedere  limitazioni  all'arruolamento  del
personale   militare  femminile  soltanto  in  presenza  di  motivate
esigenze  connesse  alla  funzionalita'  di  specifici  ruoli, corpi,
categorie,  specialita'  e specializzazioni di ciascuna Forza armata,
se  in  ragione  della  natura  o delle condizioni per l'esercizio di
specifiche attivita' il sesso rappresenta un requisito essenziale. Il
relativo  decreto  e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore
della  difesa,  acquisito  il  parere  della  Commissione per le pari
opportunita'  tra  uomo  e  donna,  d'intesa  con  i  Ministri  delle
infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunita'.