Art. 640 
               Accertamento dell'idoneita' psicofisica 
 
1. Gli aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate  devono  essere
in possesso  di  uno  specifico  profilo  psicofisico  da  accertare,
esclusivamente e in deroga a ogni altra  disposizione  di  legge,  in
base  alle  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al   servizio
militare contenute nel regolamento  e  adottate  dal  Ministro  della
difesa, sentiti, per  quanto  concerne  il  personale  femminile,  il
Ministro per  le  pari  opportunita',  la  Commissione  per  le  pari
opportunita'  tra  uomo  e   donna,   nonche'   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti  per  il  personale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto.