Art. 643 
            Conferimento di posti disponibili agli idonei 
 
1. L'amministrazione militare ha facolta' di  conferire,  nel  limite
delle risorse finanziarie previste, oltre i posti messi  a  concorso,
anche quelli che risultano  disponibili  alla  data  di  approvazione
della graduatoria. 
2. Detti posti, da conferire secondo l'ordine della graduatoria,  non
possono superare  il  decimo  di  quelli  messi  a  concorso  per  il
reclutamento degli ufficiali e il quinto per  il  reclutamento  delle
altre categorie di militari. 
3. Se alcuni posti messi a concorso restano  scoperti  per  rinuncia,
decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione  militare  ha
facolta'  di  procedere,  nel  termine  di  un  anno  dalla  data  di
approvazione della  graduatoria  e  salvo  diverse  disposizioni  del
presente  codice,  ad  altrettante  nomine  secondo  l'ordine   della
graduatoria  stessa,  fermo  restando  l'accertamento  dell'ulteriore
possesso dei requisiti. 
4. Nei concorsi per la nomina a ufficiale e sottufficiale in servizio
permanente, se alcuni dei posti messi a concorso  risultano  scoperti
per rinuncia o decadenza, entro trenta giorni dalla  data  di  inizio
dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi
stessi secondo l'ordine della graduatoria. Se la durata del corso  e'
inferiore a un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12
della durata del corso stesso.