Art. 647 
                     Norme generali sui concorsi 
 
1. Con distinti decreti del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  per  i  concorsi  a
ufficiale del Corpo delle capitanerie di  porto,  sono  indicati  per
ciascuna Forza armata: 
a) i titoli di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado
richiesti per l'ammissione ai singoli corsi delle accademie militari,
nonche' quelli validi per i concorsi per la  nomina  a  ufficiale  in
servizio permanente, ed eventuali ulteriori requisiti; 
b) le tipologie e le modalita' di  svolgimento  dei  concorsi,  delle
prove di esame e  della  formazione  delle  relative  graduatorie  di
merito,  prevedendo,  se  necessario,  programmi   differenziati   in
relazione ai titoli di studio richiesti; 
c) la composizione delle commissioni esaminatrici. 
2. Le riserve di posti  previste  da  leggi  speciali  in  favore  di
particolari  categorie  di  cittadini  non  possono  complessivamente
superare un terzo dei posti messi a concorso. 
3. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati  all'immissione  nei
ruoli degli ufficiali non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'
eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.