Art. 648
  Eta' per la partecipazione ai concorsi per le accademie militari

1.  L'eta'  per  la  partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle
accademie  militari  non  puo'  essere  superiore a 22 anni alla data
indicata  nel  bando  di  concorso.  Fatta  eccezione  per  il  ruolo
naviganti  normale  dell'Aeronautica  militare,  il limite massimo e'
elevato  di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non  superiore  a  tre  anni,  a  favore  dei  cittadini italiani che
prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate.
2.  L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione
all'accademia  dell'Arma dei carabinieri, da parte degli appartenenti
ai ruoli ispettori e sovrintendenti, e' stabilita in 28 anni.