Art. 649 
                   Posti riservati nelle accademie 
 
1. Nei concorsi per il reclutamento  degli  allievi  delle  accademie
militari sono appositamente riservati alcuni posti  per  gli  allievi
delle scuole militari, nel limite  massimo  complessivo  del  30  per
cento dei posti disponibili. 
2. Per specifiche esigenze di ciascuna  Forza  armata  nei  bandi  di
concorso per l'ammissione alle accademie militari, oltre alle riserve
di posti di cui al comma 1, possono essere previste anche riserve  di
posti a favore di particolari  categorie  di  personale  militare  in
servizio nella relativa Forza  armata.  Ciascuna  Forza  armata  puo'
bandire concorsi per l'ammissione alle accademie riservati al proprio
personale  nella  misura  massima  del  30  per   cento   dei   posti
disponibili. 
3. I posti riservati agli allievi delle scuole militari che non  sono
ricoperti con i predetti allievi, sono  devoluti,  nell'ordine  della
graduatoria di merito, ai concorrenti idonei che sono  alle  armi  in
qualita' di ufficiali inferiori, di sottufficiali o  di  militari  di
truppa in ferma volontaria o rafferma.