Art. 65
         Attribuzioni del Consiglio in materia di ispezioni

1.   Il   Consiglio   della   magistratura  militare,  per  accertare
l'efficienza  e  la  regolarita'  dei servizi e per esigenze relative
all'esercizio  delle  funzioni  a  esso attribuite, dispone ispezioni
negli Uffici giudiziari militari.
2.  L'incarico  ispettivo e' conferito, di volta in volta, con durata
determinata,   a  uno  o  piu'  componenti  del  Consiglio.  Esso  e'
incompatibile  con  l'esercizio  delle  funzioni  giudiziarie  presso
l'organo giudiziario sottoposto all'ispezione.
3.  Il  magistrato militare che ha eseguito l'ispezione non partecipa
alle  deliberazioni  del  Consiglio su illeciti disciplinari rilevati
nell'ispezione.
4.  Il  Ministro  della  difesa puo' in ogni tempo disporre ispezioni
negli  uffici giudiziari militari, richiedendo al Consiglio la nomina
di ispettori.