Art. 650 Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie 1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma restando la riserva dei posti di cui all'articolo 649, sono assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito e a parita' di punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo in qualita' di: a) ufficiali inferiori con almeno quindici mesi di effettivo servizio; b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio; c) allievi delle scuole militari; d) volontari in ferma che hanno completato la predetta ferma senza demerito, sono in possesso dei requisiti prescritti e presentano domanda entro dodici mesi dal termine della ferma. 2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parita' di merito, ha precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, quello appartenente alla rispettiva Forza armata.