Art. 650 
         Titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie 
 
1. I posti a concorso per l'ammissione alle accademie militari, ferma
restando  la  riserva  dei  posti  di  cui  all'articolo  649,   sono
assegnati, nell'ordine della graduatoria di merito  e  a  parita'  di
punteggio, con precedenza ai concorrenti in servizio o in congedo  in
qualita' di: 
a)  ufficiali  inferiori  con  almeno  quindici  mesi  di   effettivo
servizio; 
b) sottufficiali con almeno quindici mesi di effettivo servizio; 
c) allievi delle scuole militari; 
d) volontari in ferma che hanno completato la  predetta  ferma  senza
demerito, sono in possesso  dei  requisiti  prescritti  e  presentano
domanda entro dodici mesi dal termine della ferma. 
2. Per l'ammissione alle Accademie militari, a parita' di merito,  ha
precedenza, tra il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1,
quello appartenente alla rispettiva Forza armata.