Art. 654 Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali 1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere banditi se il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concludono nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme del presente codice.