Art. 654 
   Condizioni per il reclutamento straordinario nei ruoli normali 
 
1. I concorsi di cui all'articolo 652 possono essere  banditi  se  il
prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che  concludono
nell'anno il ciclo formativo per essi  previsto  per  un  determinato
ruolo, risulta inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta
al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo dalle norme  del
presente codice.