Art. 655 
                  Alimentazione dei ruoli speciali 
 
1. Gli ufficiali dei ruoli  speciali  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare, fatta eccezione per  gli
ufficiali del ruolo naviganti speciale, possono essere tratti: 
a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 
1)  prevalentemente  dal  personale   appartenente   al   ruolo   dei
marescialli, in possesso del  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado, che non ha superato il 34° anno di eta' e che all'atto
dell'immissione nel  ruolo  degli  ufficiali  ha  almeno  5  anni  di
anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza   se   reclutato   ai   sensi
dell'articolo 679, comma 1, lettera a), ovvero 3 anni  di  anzianita'
nel ruolo di provenienza se reclutato  ai  sensi  dell'articolo  679,
comma 1, lettera b); 
2) dagli ufficiali di complemento  che  all'atto  di  immissione  nel
ruolo speciale hanno completato senza demerito la  ferma  biennale  e
non hanno superato il 34° anno di eta'; 
3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la
nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare e che non ha superato il 32° anno di eta'; 
4) dai frequentatori dei corsi normali delle accademie  militari  che
non hanno completato il secondo o il terzo anno  del  previsto  ciclo
formativo, purche' idonei in attitudine militare; 
5) dal personale del ruolo dei sergenti in possesso  del  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo   grado   che,   all'atto   della
presentazione della domanda al concorso, non ha superato il 34°  anno
di eta' e ha maturato almeno tre anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di
appartenenza; 
b) per concorso per titoli ed esami, con il  grado  rivestito,  dagli
ufficiali inferiori delle forze di completamento che hanno aderito ai
richiami in servizio  per  le  esigenze  correlate  con  le  missioni
internazionali  ovvero  sono  impiegati  in  attivita'  addestrative,
operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero  e
che non hanno superato il 40° anno d'eta'; 
c) per concorso per titoli ed esami  con  il  grado  rivestito  dagli
ufficiali in  ferma  prefissata  che  hanno  completato  un  anno  di
servizio complessivo; 
d)  a  domanda,  mantenendo  il  grado,  l'anzianita'  e   la   ferma
precedentemente contratta, dagli ufficiali  frequentatori  dei  corsi
normali delle accademie militari che non hanno completato il previsto
ciclo  formativo,   previo   parere   favorevole   della   competente
commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito,
valutati  i  titoli  di  studio,  le  attitudini  evidenziate  e   la
situazione organica dei ruoli. 
2.  Gli  ufficiali  del  ruolo  naviganti  speciale  dell'Aeronautica
militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali  del  Corpo
di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto
sono tratti: 
a) per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: 
1)  prevalentemente,  dal  personale  appartenente   al   ruolo   dei
marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 679, comma  1,  lettera
a), previo superamento del concorso e successivo corso finalizzato al
conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare,  che  non
ha superato il ventiseiesimo anno di eta'; 
2) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del  Corpo  di
stato maggiore della Marina e del Corpo delle  capitanerie  di  porto
muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che  non  hanno
superato il ventottesimo anno di eta' e  hanno  almeno  due  anni  di
servizio; 
b) d'autorita', previo parere della competente commissione  ordinaria
di avanzamento, dagli ufficiali del ruolo naviganti normale che,  non
avendo completato gli studi dell'ultimo  anno  di  corso,  conseguono
comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare.  Gli  stessi
mantengono la ferma precedentemente contratta. 
3. Gli ufficiali di complemento e il personale appartenente al  ruolo
dei marescialli possono partecipare ai concorsi di  cui  al  comma  1
limitatamente a quelli concernenti il corpo o il ruolo o la categoria
o la specialita' di appartenenza.  Con  decreto  del  Ministro  della
difesa  sono   definite   le   corrispondenze   occorrenti   per   la
partecipazione ai precedenti concorsi. 
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria  di  merito  dei
concorsi di cui al comma 1 sono nominati  sottotenenti  e  ammessi  a
frequentare un corso applicativo. 
5. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c),  sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei parigrado dello stesso ruolo.