Art. 66
          Attribuzioni del presidente e del vice presidente

1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano
tutti  i  magistrati  con  esclusione  solo  di  quelli sospesi dalle
funzioni;
b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre
componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
c)  comunica  al  Ministro  della  difesa  le  date di convocazione e
l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.
2.  Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento.