Art. 66 Attribuzioni del presidente e del vice presidente 1. Il presidente del Consiglio della magistratura militare: a) indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni; b) convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta; c) comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio; d) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. 2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.