Art. 666 
                         Immissioni in ruolo 
 
1. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si  tiene  conto  delle
vacanze complessive esistenti nei ruoli normale e speciale. 
2.  Il  numero  di  posti  da  mettere  annualmente  a  concorso  per
l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' in  ogni
caso superare rispettivamente un dodicesimo e un  quindicesimo  della
consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. 
3. Le immissioni annuali nel ruolo  tecnico-logistico  dell'Arma  dei
carabinieri non possono superare le vacanze  esistenti  nell'organico
complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.