Art. 667 
                          Bandi di concorso 
 
1. E' facolta' del  Ministro  della  difesa  di  bandire  annualmente
distinti concorsi per titoli  per  il  reclutamento  di  capitani  in
servizio  permanente  effettivo  del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
carabinieri e del ruolo speciale delle Armi di fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio
permanente del ruolo speciale dei Corpi di  stato  maggiore  e  delle
capitanerie  di   porto;   di   capitani   in   servizio   permanente
dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale. 
2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza  armata
di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di
anni dodici che sono in possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la
nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto,  alla
data di scadenza dei termini di presentazione della  domanda,  undici
anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma. 
3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di  concorso,
non puo' superare le vacanze esistenti alla data  di  emanazione  dei
bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.