Art. 667 Bandi di concorso 1. E' facolta' del Ministro della difesa di bandire annualmente distinti concorsi per titoli per il reclutamento di capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri e del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni; di tenenti di vascello in servizio permanente del ruolo speciale dei Corpi di stato maggiore e delle capitanerie di porto; di capitani in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ruolo naviganti speciale. 2. A tali concorsi possono partecipare, a seconda della Forza armata di appartenenza, gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma di anni dodici che sono in possesso dei requisiti prescritti per la nomina a ufficiale in servizio permanente e che hanno compiuto, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, undici anni di servizio, decorrenti dalla data di inizio della ferma. 3. Il numero di posti, da stabilirsi nei relativi bandi di concorso, non puo' superare le vacanze esistenti alla data di emanazione dei bandi stessi nell'organico dei capitani e dei tenenti di vascello.