Art. 668 
                       Commissioni di concorso 
 
  1. Le commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  sono  nominate  con
decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue: 
  a) per l'Esercito italiano da: 
  1) un  ufficiale  proveniente  dal  ruolo  normale  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado  non
inferiore a generale di brigata - presidente; 
  2)  due  ufficiali  del  ruolo  normale  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non  inferiore
a tenente colonnello - membri; 
  3)  un  funzionario  della  carriera  direttiva  di  qualifica  non
superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; 
  b) per la Marina militare da: 
  1) un  ufficiale  di  stato  maggiore  di  grado  non  inferiore  a
contrammiraglio - presidente; 
  2) due ufficiali  di  stato  maggiore  di  grado  non  inferiore  a
capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono  al  Corpo
di stato maggiore; 
  3) due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non  inferiore
a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo
delle capitanerie di porto; 
  4)  un  funzionario  della  carriera  direttiva  di  qualifica  non
superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; 
  c) per l'Aeronautica militare da: 
  1) un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo  naviganti,  di  grado
non inferiore a generale di brigata aerea - presidente; 
  2) due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di
grado non inferiore a tenente colonnello - membri; 
  3)  un  funzionario  della  carriera  direttiva  di  qualifica  non
superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto; 
  d) per l'Arma dei carabinieri: 
  1)  un  ufficiale  proveniente  dal  ruolo  normale  di  grado  non
inferiore a generale di brigata - presidente; 
  2) due ufficiali del ruolo normale di grado non inferiore a tenente
colonnello - membri; 
  3)  un  funzionario  della  carriera  direttiva  di  qualifica  non
superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto.