Art. 67
        Disposizioni in materia di procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari
e'  regolato  dalle  norme  in  vigore  per i magistrati ordinari. Il
procuratore  generale militare presso la Corte di Cassazione esercita
le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni.
2.   L'azione   disciplinare   nei  confronti  dei  giudici  militari
appartenenti  alle  Forze  armate  e'  esercitata  dal Ministro della
difesa  o  dal  procuratore  generale  militare  presso  la  Corte di
Cassazione.  Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1
e dell'articolo 61, comma 1.