Art. 67 Disposizioni in materia di procedimento disciplinare 1. Il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari e' regolato dalle norme in vigore per i magistrati ordinari. Il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione esercita le funzioni di pubblico ministero e non partecipa alle deliberazioni. 2. L'azione disciplinare nei confronti dei giudici militari appartenenti alle Forze armate e' esercitata dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Si applicano a questi ultimi le disposizioni del comma 1 e dell'articolo 61, comma 1.