Art. 670 
                   Nomina nel servizio permanente 
 
  1. Gli ufficiali idonei, che nella graduatoria  sono  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, sono  dichiarati
vincitori del concorso stesso e nominati,  rispettivamente,  capitani
in servizio permanente effettivo del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei
carabinieri, capitani in  servizio  permanente  effettivo  del  ruolo
speciale delle Armi di fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio  e
trasmissioni, tenenti di vascello in  servizio  permanente  effettivo
del ruolo speciale del Corpo di stato  maggiore  o  del  Corpo  delle
capitanerie di  porto,  capitani  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Aeronautica militare del ruolo naviganti speciale. 
  2. I vincitori del concorso assumono una anzianita' assoluta pari a
quella posseduta nel grado di capitano o di tenente di vascello  alla
data  del  decreto  di  nomina  in  servizio  permanente   effettivo,
diminuita di due anni, e prendono  posto  nei  rispettivi  ruoli,  in
relazione a detta anzianita' assoluta, nell'ordine della  graduatoria
del concorso, dopo l'ultimo pari grado avente  la  stessa  anzianita'
assoluta. 
  3. I servizi precedentemente prestati dagli ufficiali reclutati nel
servizio permanente effettivo, a norma del presente articolo, possono
essere  riscattati,  a  domanda  degli  interessati,  ai  fini  della
liquidazione dell'indennita' di buonuscita INPDAP  e  dell'indennita'
supplementare di cui all'articolo 1914.