Art. 674 
     Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento 
 
1. La nomina a ufficiale di complemento,  senza  concorso  e  in  via
eccezionale, puo' essere conferita ai cittadini italiani in  possesso
di spiccata professionalita' che danno ampio affidamento di  prestare
opera proficua nelle Forze armate. 
2.  Puo'  essere  conferito  senza  concorso  il  grado  di   tenente
colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di
fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate. 
3.  Per  comprovata   alta   competenza   in   discipline   nautiche,
aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine  di
cui al comma 1 si puo' prescindere anche  dal  prescritto  titolo  di
studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei  corpi
sanitari  o  nel  comparto  sanitario  del  ruolo   tecnico-logistico
dell'Arma dei carabinieri. 
4.  La  nomina  e'  conferita  previo   giudizio   della   competente
commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce  il  grado  e  il
ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato  maggiore  o
Comandante generale. 
5.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  sono  individuate  in
relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: 
a) le professionalita' e i gradi conferibili, ai sensi  del  presente
articolo; 
b) le procedure da seguirsi; 
c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.