Art. 675
              Reclutamento in servizio di prima nomina

1.  Il  reclutamento  degli  ufficiali  di complemento in servizio di
prima   nomina,  in  adempimento  degli  obblighi  di  leva,  avviene
esclusivamente  nelle  ipotesi  di  ripristino  del servizio militare
obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2.
2.  I  criteri  e  le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di
complemento  delle  Forze  armate,  sono  stabiliti  con  decreto del
Ministro  della  difesa,  il  quale  deve indicare, in particolare, i
titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche'
i  requisiti  somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche
in relazione agli incarichi da espletare.
3.  I  bandi  di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi
allievi  ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie
degli  ammessi  sono  pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero
della  difesa.  Della  pubblicazione  e'  dato immediato avviso nella
Gazzetta  Ufficiale  e  copia  della  graduatoria e' posta in visione
presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto.
4.  Avverso  le  suddette  graduatorie e' ammesso ricorso al Ministro
della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione.
5.  La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di
prima nomina e' di 14 mesi.