Art. 675 Reclutamento in servizio di prima nomina 1. Il reclutamento degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina, in adempimento degli obblighi di leva, avviene esclusivamente nelle ipotesi di ripristino del servizio militare obbligatorio di cui all'articolo 1929, comma 2. 2. I criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento delle Forze armate, sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, il quale deve indicare, in particolare, i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai diversi corsi, nonche' i requisiti somatico-funzionali e psicoattitudinali necessari anche in relazione agli incarichi da espletare. 3. I bandi di concorso o di arruolamento per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento delle Forze armate e le graduatorie degli ammessi sono pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione e' dato immediato avviso nella Gazzetta Ufficiale e copia della graduatoria e' posta in visione presso le stazioni dei carabinieri e le capitanerie di porto. 4. Avverso le suddette graduatorie e' ammesso ricorso al Ministro della difesa entro 90 giorni dalla pubblicazione. 5. La durata della ferma di leva per gli ufficiali di complemento di prima nomina e' di 14 mesi.