Art. 677 
                Reclutamento nelle altre Forze armate 
 
1.  Fermo  restando  il  numero  massimo  degli  ufficiali  piloti  e
navigatori di complemento, determinato annualmente con  la  legge  di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato, il  reclutamento
degli ufficiali piloti e navigatori  di  complemento  delle  Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni  dell'Esercito
italiano, del Corpo di stato maggiore e del Corpo  delle  capitanerie
di porto della Marina militare, nonche'  dell'Arma  dei  carabinieri,
puo' avvenire con le modalita' di cui all'articolo 676.