Art. 678 
       Incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari 
 
  1. L'assunzione in servizio quale ufficiale ausiliario sospende  il
rapporto di lavoro per tutto il periodo della ferma o della  rafferma
e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto. Entro trenta
giorni dal congedo, il  lavoratore  deve  porsi  a  disposizione  del
datore di lavoro per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di
lavoro e' risolto. 
  2.  Agli  ufficiali  ausiliari   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 990. 
  3. I periodi di servizio prestati quale ufficiale  ausiliario  sono
valutati nei pubblici concorsi  con  un  punteggio  incrementale  non
inferiore a quello che le commissioni esaminatrici attribuiscono  per
i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. 
  4. Per gli ufficiali ausiliari che hanno  prestato  servizio  senza
demerito   nell'Esercito   italiano,   nella   Marina   militare    e
nell'Aeronautica militare sono previste riserve di posti fino  all'80
per cento dei posti annualmente disponibili per la partecipazione  ai
concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta, di cui all'articolo 652. 
  5. Per gli ufficiali in ferma prefissata con almeno  diciotto  mesi
di servizio e per gli ufficiali di complemento e gli ufficiali  delle
forze di completamento, che hanno prestato  servizio  senza  demerito
nell'Arma dei carabinieri sono previste riserve di posti fino  all'80
per cento dei posti annualmente disponibili per  l'accesso  al  ruolo
tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri. 
  6. Per  gli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno  prestato
servizio per  almeno  diciotto  mesi  senza  demerito  nell'Arma  dei
carabinieri sono previste riserve fino al  40  per  cento  dei  posti
annualmente disponibili per l'accesso al ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri 
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 1013 si applicano anche agli
ufficiali ausiliari, che hanno prestato servizio senza demerito. 
  8. La struttura ministeriale deputata all'inserimento dei volontari
congedati nel  mondo  del  lavoro  svolge  le  attivita'  di  propria
competenza anche a beneficio degli ufficiali ausiliari. 
  9. Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche
agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli  ufficiali  in
ferma  prefissata  che  hanno  completato  senza  demerito  la  ferma
contratta.