Art. 679 
     Modalita' di reclutamento dei marescialli e degli ispettori 
 
  1. Il reclutamento nei ruoli marescialli e ispettori, in  relazione
ai posti disponibili in organico, avviene: 
  a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso; 
  b) per il  30  per  cento  dei  posti  mediante  concorso  interno,
riservato agli appartenenti ai ruoli sergenti o sovrintendenti e agli
appartenenti ai rispettivi ruoli iniziali in servizio permanente. 
  2.  Gli  articoli  successivi  stabiliscono   eventuali   requisiti
speciali per la partecipazione ai predetti concorsi  e  le  ulteriori
quote di ripartizione dei posti messi a concorso.