Art. 687 
                         Commissione d'esame 
 
  1. La commissione esaminatrice dei  concorsi  per  l'ammissione  ai
corsi di cui all'articolo 684, e' composta da: 
  a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; 
  b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; 
  c) un insegnante di italiano  in  possesso  del  prescritto  titolo
accademico, membro; 
  d) un maresciallo aiutante luogotenente, segretario  senza  diritto
al voto. 
  2. Se il  numero  dei  concorrenti  ammessi  ai  concorsi  previsti
dall'articolo 684 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo'
essere integrata da un numero di componenti tali che permetta,  unico
restando  il  presidente,  la   suddivisione   in   sottocommissioni,
costituite ciascuna da un numero di componenti pari  a  quello  della
commissione originaria. 
  3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2  sono
nominate con decreto ministeriale.