Art. 689 
                          Prova facoltativa 
 
1. Il  concorrente  che  ne  fa  richiesta  in  sede  di  domanda  di
ammissione al  concorso  e  riporta  l'idoneita'  nelle  altre  prove
d'esame,  negli  accertamenti  e  nelle   visite   mediche   di   cui
all'articolo  686,  e'  sottoposto  all'esame  delle  lingue   estere
prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso,  consistente  in
una prova scritta e una prova  orale  secondo  i  programmi  in  esso
stabiliti. 
2. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella
di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana
un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del
prescritto  titolo  accademico,  o,   in   mancanza,   un   ufficiale
qualificato conoscitore della lingua stessa. 
3. La commissione assegna sia per la prova  scritta  sia  per  quella
orale un punto di  merito  espresso  in  trentesimi.  L'idoneita'  si
consegue riportando il punteggio di almeno  diciotto  trentesimi  per
ciascuna prova. Il concorrente  che  non  consegue  l'idoneita'  alla
prova scritta  non  sostiene  la  prova  orale.  Il  concorrente  che
consegua l'idoneita' in entrambe le prove ottiene nel punteggio della
graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando  di
concorso.