Art. 69
         Elezioni del Consiglio della magistratura militare

1.  All'elezione  dei  componenti  di  cui  all'articolo 60, comma 1,
lettera  c),  che  si svolge in un'unica tornata, partecipano tutti i
magistrati militari, con voto diretto, personale e segreto.
2.  Non  sono  eleggibili  e  non  possono  votare  esclusivamente  i
magistrati  sospesi  dalle funzioni. Ciascun elettore puo' votare per
un solo componente. I voti espressi in eccedenza sono nulli.
3.  Per  l'elezione  dei  componenti di cui alla citata lettera c) e'
istituito  presso  il Consiglio della magistratura militare l'ufficio
elettorale  presieduto  dal  procuratore  generale  presso  la  Corte
militare  di  appello  e  composto  dai  due  magistrati  militari in
possesso  dei  requisiti  di  cui  all'articolo 53, commi 1 e 2, piu'
anziani in ruolo.
4.  Le elezioni sono indette con decreto del presidente del Consiglio
della  magistratura  militare da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
almeno  trenta  giorni prima della data stabilita. Esse si tengono in
due giorni consecutivi, di cui uno festivo, dalle ore 9 alle ore 16.
5.  Le  schede elettorali sono preventivamente firmate dai componenti
dell'ufficio elettorale e sono riconsegnate chiuse dall'elettore.
6. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede immediatamente
allo  spoglio  delle  schede e proclama eletti i magistrati che hanno
riportato  il  maggior numero di voti. A parita' di voti e' eletto il
piu' anziano di eta'.
7.  L'ufficio  elettorale  decide  a  maggioranza sulle contestazioni
sorte  durante le operazioni di voto, nonche' su quelle relative alla
validita'  delle  schede,  dandone  atto nel verbale delle operazioni
elettorali.
8.  I  reclami  relativi  alle operazioni elettorali sono proposti al
Consiglio  della magistratura militare e devono pervenire all'ufficio
di   segreteria   entro   il   quindicesimo  giorno  successivo  alla
proclamazione  dei  risultati.  Essi non hanno effetto sospensivo. Il
Consiglio decide nella sua prima seduta.
9.  I  componenti eletti, che nel corso del quadriennio di durata del
Consiglio   della   magistratura  militare  perdono  i  requisiti  di
eleggibilita'  o  cessano  dal  servizio  per  qualsiasi  causa, sono
sostituiti,  per  il restante periodo, dai magistrati che seguono gli
eletti per il maggior numero di suffragi ottenuti.