Art. 690 Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti 1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni. 2. I concorsi interni sono riservati: a) nel limite massimo del 70 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale di ciascun ruolo; b) nel limite minimo del 30 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.