Art. 690 
     Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti 
 
1. Il reclutamento nei ruoli sergenti e sovrintendenti, in  relazione
ai posti disponibili in  organico,  avviene  esclusivamente  mediante
concorsi interni. 
2. I concorsi interni sono riservati: 
a) nel limite massimo del 70 per cento  dei  posti  disponibili  agli
appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente  che  ricoprano
il grado apicale di ciascun ruolo; 
b) nel limite minimo del 30 per  cento  agli  appartenenti  ai  ruoli
iniziali in servizio permanente di qualsiasi grado.