Art. 693
      Reclutamento dei sovrintendenti del Reggimento Corazzieri

1.  I  sovrintendenti  del Reggimento Corazzieri sono tratti mediante
concorso  interno  per  titoli  ed  esami, dal personale dello stesso
Reggimento appartenente al ruolo appuntati e carabinieri.
2.  E'  ammesso  al  concorso di cui al comma 1 il personale che alla
scadenza dei termini di presentazione delle domande:
a)  e'  idoneo  al  servizio  militare  incondizionato o e' giudicato
permanentemente  non  idoneo in modo parziale al servizio d'istituto;
coloro  che  temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso
con  riserva  di  accertamento  del possesso della suddetta idoneita'
alla data d'inizio del corso previsto dal comma 5;
b)   ha  riportato,  nell'ultimo  biennio,  in  sede  di  valutazione
caratteristica,  una  qualifica  non  inferiore  a  <<nella media>> o
giudizio equivalente;
c)  non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu'
gravi della consegna;
d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare
una  sanzione  di  stato,  o  e'  sospeso  dal servizio o si trova in
aspettativa  per  qualsiasi  motivo per una durata non inferiore a 60
giorni;
e) non e' stato comunque gia' dispensato d'autorita' dal corso per la
nomina a vice brigadiere.
3.  Ai  fini  della formazione della graduatoria del concorso, a pari
punteggio  prevalgono,  nell'ordine: il grado, l'anzianita' di grado,
l'anzianita' di servizio e la minore eta'.
4.  Le  modalita'  di svolgimento del concorso, l'individuazione e la
valutazione  dei  titoli  e il numero dei posti sono stabiliti con il
decreto ministeriale che bandisce il relativo concorso.
5.  I  vincitori del concorso frequentano un corso di qualificazione,
che  puo'  essere  ripetuto una sola volta, della durata di norma non
inferiore a tre mesi.
6.  I  programmi  e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la
composizione  della  commissione  di  fine  corso  sono stabiliti con
determinazione  del  Comandante  generale dell'Arma dei carabinieri o
dell'autorita' da questi delegata.
7.  E'  dimesso  dal corso e restituito al Reggimento Corazzieri, col
grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b)  dimostra  in  qualsiasi  momento  di  non  possedere  le qualita'
necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado;
c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso;
d) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per piu' di trenta
giorni, anche se non continuativi;
e) si trova nelle condizioni previste dal regolamento.
8.   Nelle  ipotesi  di  esclusione  per  infermita'  o  altre  cause
indipendenti  dalla  volonta'  del frequentatore lo stesso e' ammesso
per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo
al cessare della causa impeditiva senza essere considerato ripetente.
9.  I  provvedimenti  di  dimissione  e  di  dispensa  dal corso sono
adottati  con  determinazione  del  Comandante generale dell'Arma dei
carabinieri su proposta del Comandante dell'istituto d'istruzione.
10.  Agli  ammessi ai corsi per la nomina a vice brigadiere, ai quali
continuano ad applicarsi le vigenti norme sullo stato giuridico degli
appuntati  e  carabinieri,  si  applicano  anche quelle contenute nel
regolamento.