Art. 695
                      Nomina a vice brigadiere

1.  Coloro  che  al  termine  del corso di cui all'articolo 693, sono
dichiarati  idonei conseguono la nomina a vice brigadiere nell'ordine
determinato  dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla
data di fine corso.
2.  Coloro  che  non superano il corso permangono nel grado rivestito
senza   detrazione  di  anzianita',  sono  restituiti  al  Reggimento
Corazzieri  e  sono  ammessi,  a  domanda,  alla  frequenza del corso
successivo,  purche'  continuino  a  possedere  i  requisiti  di  cui
all'articolo 693, comma 2.