Art. 696 
       Reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri 
 
1. Gli ispettori  del  Reggimento  Corazzieri  sono  tratti  mediante
concorso interno per  esami,  costituito  da  una  prova  scritta  di
cultura generale e da una prova orale  sulle  materie  professionali,
riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti e  a  quello  del
ruolo appuntati e carabinieri dello stesso Reggimento che, alla  data
indicata dal bando, sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'
articolo 685, comma 2. 
2. I vincitori del concorso per conseguire la  nomina  a  maresciallo
devono superare  un  corso  di  qualificazione  professionale,  della
durata stabilita di norma in sei mesi, da definire con determinazione
del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
3. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei  conseguono
la nomina a maresciallo  nell'ordine  determinato  dalla  graduatoria
finale del corso, con decorrenza dalla data di fine corso. 
4. Coloro che non superano il corso permangono  nel  grado  rivestito
senza detrazione  di  anzianita'  e  sono  restituiti  al  Reggimento
Corazzieri. 
5. Si osservano le disposizioni dell'articolo 693, commi 4, 5, 6,  7,
8 e 9.