Art. 70
   Inizio del funzionamento e cessazione del mandato del Consiglio

1. La durata del Consiglio della magistratura militare si computa dal
giorno dell'insediamento.
2.  Il  Consiglio  scade al termine del quadriennio. Tuttavia, fino a
quando  non  e'  insediato  il nuovo Consiglio, continua a funzionare
quello precedente.