Art. 705 
Particolari categorie protette per il reclutamento nelle Forze armate 
 
1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata, possono essere  immessi  nel
ruolo dei volontari in servizio  permanente  il  coniuge  e  i  figli
superstiti, nonche' i fratelli, se unici  superstiti,  del  personale
delle Forze armate deceduto o  divenuto  permanentemente  inabile  al
servizio  militare,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni   riportate
nell'espletamento  di  missioni  internazionali  di  pace  ovvero  in
attivita' operative,  individuate  con  decreto  del  Ministro  della
difesa, in esecuzione dei compiti di cui agli articoli 87, 89  e  92,
comma 1: 
a) nei limiti delle vacanze organiche; 
b) previo superamento di un corso propedeutico svolto  con  modalita'
definite dal relativo Capo di stato maggiore; 
c) previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo
635, a eccezione del limite di altezza che e' stabilito in misura non
inferiore a metri 1,50.