Art. 706 Alimentazione del ruolo 1. Il reclutamento del personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e' disposto annualmente, nel limite delle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo, con il bando di arruolamento di cui all'articolo 708. 2. Sono consentiti arruolamenti volontari come carabinieri effettivi, con la ferma di quattro anni, dei giovani che non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta', anche se arruolati per leva o incorporati in altre armi o Forze armate, nonche' nelle Forze di polizia, anche a ordinamento civile.