Art. 708 
                        Bandi di arruolamento 
 
1. Le procedure di arruolamento, la data di scadenza dei termini  per
la presentazione delle domande  di  ammissione  all'arruolamento,  le
prove di selezione e concorsuali, le modalita'  di  accertamento  del
possesso dei requisiti richiesti, la  durata  dei  corsi,  il  numero
complessivo e le riserve di posti, l'individuazione e la  valutazione
dei titoli  preferenziali,  sono  stabiliti  con  determinazione  del
Comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
2. I termini di validita' della graduatoria dei  candidati  risultati
idonei ma non vincitori per il reclutamento di cui all'articolo  706,
possono essere prorogati con motivata determinazione  del  Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri in caso di successive  e  analoghe
procedure   di   reclutamento    avviate    entro    diciotto    mesi
dall'approvazione della stessa.