Art. 709 
Particolari categorie protette  per  il  reclutamento  nell'Arma  dei
                             carabinieri 
 
1.  Possono  essere  ammessi  al  primo  corso  utile   per   allievo
carabiniere  di  cui  all'articolo  783,  nel  limite  della  vacanze
organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonche'  i  fratelli,  se
unici superstiti, del personale delle Forze  di  polizia  deceduto  o
reso  permanentemente  invalido  al  servizio,  con  invalidita'  non
inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa,  a  causa
delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1,  della  legge
23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per  effetto  di  ferite  o  lesioni
nell'espletamento di servizi di polizia o  di  soccorso  pubblico,  i
quali ne facciano  richiesta,  purche'  in  possesso  dei  prescritti
requisiti per il reclutamento dei carabinieri. 
2. Le disposizioni di cui al  comma  1  si  applicano,  altresi',  al
coniuge  e  ai  figli  superstiti  nonche'  ai  fratelli,  se   unici
superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto  o  reso
permanentemente invalido al servizio, con invalidita'  non  inferiore
all'ottanta per cento della  capacita'  lavorativa,  per  effetto  di
ferite   o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di    missioni
internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate  con
decreto del Ministro della  difesa  che  comportino,  in  conseguenza
dell'impiego di mezzi o  attrezzature  esclusivamente  militari,  una
particolare esposizione al rischio. 
 
          Nota all'art. 709:
             - Il testo dell'art. 82 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388  (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
          pluriennale   dello   Stato   -  legge  finanziaria  2001),
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale del 29 dicembre 2000, n. 302, e' il seguente:
             «Art.  82.  (Disposizioni  in  favore  delle vittime del
          terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata).  -  1. Al
          personale di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980,
          n.  466,  ferito  nell'adempimento  del  dovere  a causa di
          azioni  criminose, ed ai superstiti dello stesso personale,
          ucciso  nelle  medesime circostanze, nonche' ai destinatari
          della  legge  20  ottobre  1990,  n.  302, e' assicurata, a
          decorrere  dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici
          previsti  dalla  citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge
          23 novembre 1998, n. 407.
             2.  Non  sono  ripetibili  le somme gia' corrisposte dal
          Ministero  dell'interno a titolo di risarcimento dei danni,
          in  esecuzione di sentenze, anche non definitive, in favore
          delle  persone fisiche costituitesi nei procedimenti penali
          riguardanti il gruppo criminale denominato «Banda della Uno
          bianca».  Il Ministero dell'interno e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo  di  6.500  milioni di lire, a definire
          consensualmente, anche in deroga alle disposizioni di legge
          in materia, ogni altra lite in corso con le persone fisiche
          danneggiate dai fatti criminosi commessi dagli appartenenti
          al medesimo gruppo criminale.
             3.  Il  Ministero  della  difesa e' autorizzato, fino al
          limite  complessivo di 10 miliardi di lire, in ragione di 5
          miliardi  di  lire  per  ciascuno degli anni 2001 e 2002, a
          definire consensualmente, anche in deroga alle disposizioni
          di  legge  in  materia,  ogni  lite in corso con le persone
          fisiche  che  hanno  subito  danni  a seguito del naufragio
          della  nave  «Kaider  I  Rades A451» avvenuto nel canale di
          Otranto il 28 marzo 1997.
             4.  Gli  importi  gia'  corrisposti a titolo di speciale
          elargizione  di  cui  alla  legge 13 agosto 1980, n. 466, e
          successive   modificazioni,   ai   superstiti  di  atti  di
          terrorismo,  che  per  effetto  di ferite o lesioni abbiano
          subito  una invalidita' permanente non inferiore all'80 per
          cento  della  capacita'  lavorativa  o  che  comunque abbia
          comportato  la  cessazione  dell'attivita' lavorativa, sono
          soggetti   a   riliquidazione  tenendo  conto  dell'aumento
          previsto  dall'articolo  2  della legge 20 ottobre 1990, n.
          302. I benefici di cui alla medesima legge n. 302 del 1990,
          spettanti ai familiari delle vittime di atti di terrorismo,
          in   assenza   dei   soggetti   indicati   al  primo  comma
          dell'articolo  6  della  legge  13  agosto  1980, n. 466, e
          successive   modificazioni,   competono,   nell'ordine,  ai
          seguenti  soggetti  in  quanto  unici  superstiti:  orfani,
          fratelli  o  sorelle  o  infine  ascendenti in linea retta,
          anche se non conviventi e non a carico.
             5.  I  benefici previsti dalla legge 20 ottobre 1990, n.
          302,  e  dalla  legge  23  novembre 1998, n. 407, in favore
          delle   vittime   del   terrorismo   e  della  criminalita'
          organizzata, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1967.
             6.  Per  la  concessione  di benefici alle vittime della
          criminalita'  organizzata  si applicano le norme vigenti in
          materia   per  le  vittime  del  terrorismo,  qualora  piu'
          favorevoli.
             7.  All'articolo 11 della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          al  comma  1,  dopo  le  parole:  «l'eventuale involontario
          concorso»  sono  inserite  le  seguenti: «, anche di natura
          colposa,».
             8.  Le disposizioni della legge 20 ottobre 1990, n. 302,
          si  applicano  anche  in  presenza di effetti invalidanti o
          letali causati da attivita' di tutela svolte da corpi dello
          Stato  in  relazione  al  rischio del verificarsi dei fatti
          delittuosi  indicati  nei commi 1 e 2 dell'articolo 1 della
          legge medesima.
             9.  Alla  legge 23 novembre 1998, n. 407, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
              a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «nonche' ai
          superstiti  delle  vittime  di  azioni  terroristiche» sono
          inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata»;
              b)  all'articolo  4,  comma 1, dopo le parole: «nonche'
          agli  orfani  e ai figli delle vittime del terrorismo» sono
          inserite le seguenti: «e della criminalita' organizzata».».