Art. 710 
                   Ammissione alle scuole militari 
 
1. Le ammissioni alle scuole militari si effettuano mediante concorso
per esami, esclusivamente al primo anno del liceo classico, ovvero al
terzo anno del liceo scientifico. 
2. Il Ministro della difesa stabilisce ogni anno il numero dei  posti
da mettere a concorso. Stabilisce, altresi', il  numero  massimo  dei
posti che possono essere ricoperti dai giovani  di  cui  all'articolo
714.