Art. 714
                          Allievi stranieri

1.  E'  consentita  l'ammissione  alle  scuole  militari  di  giovani
stranieri  che  conoscano la lingua italiana e sono in possesso di un
titolo  di  studio  riconosciuto  equipollente  a  quelli  prescritti
dall'articolo 711, lettera b).