Art. 716
                  Personale femminile in formazione

1.  Al  personale  femminile  che  frequenta  i  corsi regolari delle
accademie  e  delle scuole allievi marescialli e allievi sergenti e i
corsi  di  formazione  iniziale  degli  istituti e delle scuole delle
Forze  armate,  nonche'  al personale femminile volontario in fase di
addestramento  e  specializzazione  iniziale,  si  applica l'articolo
1494.
2.   Le   amministrazioni   interessate  disciplinano  gli  specifici
ordinamenti  dei  corsi presso le accademie, gli istituti e le scuole
di  formazione  in  relazione  all'ammissione  ai  corsi  stessi  del
personale femminile.