Art. 718 Ammissione ai corsi di militari stranieri 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato ad ammettere personale militare straniero a frequentare corsi presso istituti, scuole e altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte, le spese per la frequenza, il mantenimento, il vestiario, l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonche' le spese per il viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa, e per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi. 2. Il numero dei militari stranieri da ammettere ai corsi e il trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al comma 1, sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze.