Art. 718 
              Ammissione ai corsi di militari stranieri 
 
1. Il Ministero della difesa e' autorizzato  ad  ammettere  personale
militare straniero a frequentare  corsi  presso  istituti,  scuole  e
altri enti militari, assumendo a proprio carico, in tutto o in parte,
le  spese  per  la  frequenza,   il   mantenimento,   il   vestiario,
l'equipaggiamento e il materiale didattico, nonche' le spese  per  il
viaggio dal paese di provenienza alla sede designata, e viceversa,  e
per gli eventuali spostamenti connessi con lo svolgimento dei corsi. 
2. Il numero dei militari  stranieri  da  ammettere  ai  corsi  e  il
trattamento da praticare agli stessi, nei limiti di cui al  comma  1,
sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro della difesa,  di
concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia  e  delle
finanze.