Art. 719
              Formazione universitaria degli ufficiali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  di  concerto  con i Ministri della difesa e dell'economia e
delle  finanze,  sono  definiti,  ai sensi dell'articolo 17, comma 95
della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  i  criteri generali per la
definizione,  da parte delle universita', degli ordinamenti didattici
di  corsi  di diploma universitario, di laurea e di specializzazione,
di  cui  agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
adeguati  alla  formazione  degli  ufficiali delle Forze armate e del
Corpo  della  Guardia  di  finanza. Le universita', in conformita' ai
predetti  criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con
le  accademie  militari  per  gli  ufficiali e con gli altri istituti
militari  d'istruzione  superiore.  Ai  fini dell'attivazione e della
gestione  dei  corsi di cui al presente articolo, le universita', cui
compete  il  rilascio  dei  titoli e la responsabilita' didattica dei
corsi,  stipulano  apposite  convenzioni  con le predette accademie e
istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita'
didattiche   anche   utilizzando   le   strutture  e,  per  specifici
insegnamenti,  i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri
della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca definiscono opportune modalita' e
strumenti  per  agevolare  la  stipula  delle  convenzioni  di cui al
presente articolo.
2.  Le  convenzioni  di  cui  al presente articolo prevedono anche le
modalita'  di  riconoscimento  degli studi compiuti e di rilascio dei
titoli  di  diploma  universitario,  di  laurea e di specializzazione
riguardanti  gli  ufficiali  delle  Forze  armate  e  del Corpo della
Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del
diploma   di   scuola   media   superiore   richiesto  all'epoca  per
l'ammissione  alle  accademie  militari,  hanno  superato il previsto
ciclo  di  studi  presso  le  rispettive  accademie  e  le  scuole di
applicazione  ovvero  la  Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di
applicazione  della  Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo
le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai
cicli   di   studi   frequentati   dal   personale   in  servizio.  I
riconoscimenti   hanno  luogo  dando  la  precedenza  alle  procedure
riguardanti gli ufficiali in servizio.
 
          Note all'art. 719:
             - Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
          1997,   n.   127   (Misure   urgenti   per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di  controllo),  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale del 17 maggio 1997, n.
          113, e' il seguente:
             «  95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei,  con  le  modalita'  di cui all'articolo 11,
          commi  1  e  2,  della  legge 19 novembre 1990, n. 341 , in
          conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della
          normativa   comunitaria  vigente  in  materia,  sentiti  il
          Consiglio   universitario   nazionale   e   le  Commissioni
          parlamentari   competenti,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica,  di  concerto  con altri Ministri interessati,
          limitatamente  ai  criteri  relativi agli ordinamenti per i
          quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata
          in  vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
              a)  con  riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n. 178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente (195);
              b)  modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento  e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
              c)  modalita'  di  attivazione  da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.».
             -  Il testo degli artt. 2, 3 e 4 della legge 19 novembre
          1990,   n.   341   (Riforma   degli  ordinamenti  didattici
          universitari)  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 23
          novembre 1990, n. 274, e' il seguente:
             «Art.  2  (Diploma  universitario).  -  1.  Il  corso di
          diploma  si  svolge  nelle  facolta',  ha  una  durata  non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a tre, e comunque
          corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme
          della   Comunita'   economica   europea   per   i   diplomi
          universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli
          studenti   adeguata   conoscenza   di  metodi  e  contenuti
          culturali  e  scientifici  orientata  al  conseguimento del
          livello    formativo    richiesto    da   specifiche   aree
          professionali.
             2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli
          studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per
          i  corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai
          fini  del  proseguimento  degli studi per il conseguimento,
          rispettivamente,  delle  lauree  e dei diplomi universitari
          affini,  secondo  criteri e modalita' dettati con i decreti
          di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso
          l'obbligo di tale riconoscimento.»
             «Art.  3 (Diploma di laurea). - 1. Il corso di laurea si
          svolge  nelle  facolta',  ha  una  durata  non  inferiore a
          quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire
          agli  studenti  adeguate  conoscenze  di metodi e contenuti
          culturali,   scientifici   e   professionali   di   livello
          superiore.
             2.  Uno  specifico  corso  di  laurea, articolato in due
          indirizzi,  e'  preordinato  alla  formazione  culturale  e
          professionale   degli  insegnanti,  rispettivamente,  della
          scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle
          norme  del  relativo  stato giuridico. Il diploma di laurea
          costituisce  titolo  necessario,  a  seconda dell'indirizzo
          seguito,  ai  fini  dell'ammissione  ai concorsi a posti di
          insegnamento   nella   scuola   materna   e   nella  scuola
          elementare.  Il  diploma  di  laurea  dell'indirizzo per la
          formazione culturale e professionale degli insegnanti della
          scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai
          fini  dell'ammissione  ai concorsi per l'accesso a posti di
          istitutore  o  istitutrice nelle istruzioni educative dello
          Stato.  [I  concorsi hanno funzione abilitante] (3). Ai due
          indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti
          interessati;  per  il funzionamento dei predetti corsi sono
          utilizzati   le  strutture  e,  con  il  loro  consenso,  i
          professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui
          le necessarie competenze sono disponibili.
             3. abrogato
             4. abrogato
             5. abrogato
             6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
          di  cui  al  comma  3  o  con altro decreto adottato con le
          medesime  modalita', di concerto altresi' con i Ministri di
          grazia  e  giustizia  e  per la funzione pubblica e con gli
          altri  Ministri  interessati,  sono  individuati  i profili
          professionali  per  i quali, salvo le eventuali e opportune
          integrazioni,  il  diploma  di  laurea di cui al comma 2 e'
          titolo   valido   per   l'esercizio   delle  corrispondenti
          attivita',  nonche'  le  qualifiche funzionali del pubblico
          impiego  per  le  quali  il  diploma  di laurea costituisce
          titolo per l'accesso.
             7. abrogato
             8.  Con  decreto del Ministro della pubblica istruzione,
          emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
          e  del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita'
          per  il  graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con
          riferimento  ai  diritti degli insegnanti di scuola materna
          ed elementare in servizio.»
             «Art.  4  (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma
          di   specializzazione  si  consegue,  successivamente  alla
          laurea,  al  termine  di  un  corso  di studi di durata non
          inferiore   a  due  anni  finalizzato  alla  formazione  di
          specialisti in settori professionali determinati, presso le
          scuole  di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982,
          n. 162.
             2.   Con   una   specifica  scuola  di  specializzazione
          articolata  in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed
          i  dipartimenti  interessati,  ed in particolare le attuali
          facolta'  di  magistero,  le  universita'  provvedono  alla
          formazione,   anche   attraverso   attivita'  di  tirocinio
          didattico,   degli   insegnanti  delle  scuole  secondarie,
          prevista  dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame
          finale  per il conseguimento del diploma ha valore di esame
          di   Stato   ed   abilita   all'insegnamento  per  le  aree
          disciplinari  cui  si  riferiscono  i  relativi  diplomi di
          laurea.    I    diplomi    rilasciati   dalla   scuola   di
          specializzazione  costituiscono  titolo  di  ammissione  ai
          corrispondenti  concorsi  a  posti  di  insegnamento  nelle
          scuole secondarie.
             2-bis.  Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
          3, comma 8.
             3. abrogato.
             4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica
          di  cui  al  comma  3  o  con altro decreto adottato con le
          medesime  modalita', di concerto altresi' con i Ministri di
          grazia  e  giustizia  e  per  la  funzione  pubblica,  sono
          determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2
          che  in  relazione  a specifici profili professionali danno
          titolo  alla  partecipazione agli esami di abilitazione per
          l'esercizio  delle  corrispondenti professioni ovvero danno
          titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.».