Art. 719 Formazione universitaria degli ufficiali 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, sono definiti, ai sensi dell'articolo 17, comma 95 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i criteri generali per la definizione, da parte delle universita', degli ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le universita', in conformita' ai predetti criteri, definiscono gli ordinamenti didattici d'intesa con le accademie militari per gli ufficiali e con gli altri istituti militari d'istruzione superiore. Ai fini dell'attivazione e della gestione dei corsi di cui al presente articolo, le universita', cui compete il rilascio dei titoli e la responsabilita' didattica dei corsi, stipulano apposite convenzioni con le predette accademie e istituti. Tali convenzioni prevedono l'organizzazione delle attivita' didattiche anche utilizzando le strutture e, per specifici insegnamenti, i docenti delle accademie e degli istituti. I Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definiscono opportune modalita' e strumenti per agevolare la stipula delle convenzioni di cui al presente articolo. 2. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche le modalita' di riconoscimento degli studi compiuti e di rilascio dei titoli di diploma universitario, di laurea e di specializzazione riguardanti gli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in servizio ovvero in congedo che, in possesso del diploma di scuola media superiore richiesto all'epoca per l'ammissione alle accademie militari, hanno superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive accademie e le scuole di applicazione ovvero la Scuola ufficiali carabinieri o la Scuola di applicazione della Guardia di finanza. Per gli ufficiali in congedo le modalita' di riconoscimento sono definite anche con riferimento ai cicli di studi frequentati dal personale in servizio. I riconoscimenti hanno luogo dando la precedenza alle procedure riguardanti gli ufficiali in servizio.
Note all'art. 719: - Il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1997, n. 113, e' il seguente: « 95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato dagli atenei, con le modalita' di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e' previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresi': a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente (195); b) modalita' e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici; c) modalita' di attivazione da parte di universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.». - Il testo degli artt. 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 novembre 1990, n. 274, e' il seguente: «Art. 2 (Diploma universitario). - 1. Il corso di diploma si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunita' economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali. 2. Le facolta' riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei curricula previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalita' dettati con i decreti di cui all'articolo 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento.» «Art. 3 (Diploma di laurea). - 1. Il corso di laurea si svolge nelle facolta', ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. 2. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresi' titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istruzioni educative dello Stato. [I concorsi hanno funzione abilitante] (3). Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili. 3. abrogato 4. abrogato 5. abrogato 6. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica e con gli altri Ministri interessati, sono individuati i profili professionali per i quali, salvo le eventuali e opportune integrazioni, il diploma di laurea di cui al comma 2 e' titolo valido per l'esercizio delle corrispondenti attivita', nonche' le qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali il diploma di laurea costituisce titolo per l'accesso. 7. abrogato 8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalita' per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio.» «Art. 4 (Diploma di specializzazione). - 1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162. 2. Con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facolta' ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facolta' di magistero, le universita' provvedono alla formazione, anche attraverso attivita' di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie. 2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 8. 3. abrogato. 4. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3 o con altro decreto adottato con le medesime modalita', di concerto altresi' con i Ministri di grazia e giustizia e per la funzione pubblica, sono determinati i diplomi di specializzazione di cui al comma 2 che in relazione a specifici profili professionali danno titolo alla partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle corrispondenti professioni ovvero danno titolo per l'accesso alla dirigenza nel pubblico impiego.».