Art. 720
            Formazione degli ufficiali dei ruoli normali

1.  I  vincitori  dei  concorsi  per  il reclutamento ordinario degli
ufficiali dei ruoli normali sono ammessi nelle accademie militari, in
qualita'  di  allievi  ufficiali,  per  svolgere  il  previsto  ciclo
formativo.
2.  Coloro  che  hanno  completato  con  esito  favorevole  il  ciclo
formativo  presso  le accademie militari sono nominati sottotenenti e
immessi nei rispettivi ruoli normali.
3.  Le  accademie  militari sono deputate anche alla formazione degli
ufficiali   dei   corpi   sanitari,   secondo  quanto  stabilito  nel
regolamento.