Art. 721
                Prosecuzione degli studi universitari

1.  Se  il  personale  militare  che  frequenta  i  corsi  di diploma
universitario,  di  laurea  o  di  specializzazione,  previsti  dagli
ordinamenti  didattici  e  definiti dalle universita' d'intesa con le
accademie   militari  e  gli  altri  istituti  militari  d'istruzione
superiore,  non  consegue  il  titolo  universitario  nel  periodo di
frequenza  dell'accademia  o di altro istituto militare di istruzione
superiore,   e'  consentita  la  prosecuzione  degli  studi,  con  il
riconoscimento degli esami sostenuti con esito positivo, anche presso
altre universita' che hanno attivato corsi corrispondenti.