Art. 722 
    Formazione degli ufficiali a nomina diretta dei ruoli normali 
 
  1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito  dei
concorsi straordinari  per  ufficiali  dei  ruoli  normali  a  nomina
diretta: 
  a) se appartenenti all'Esercito italiano, alla  Marina  militare  e
all'Aeronautica militare frequentano corsi applicativi di durata  non
superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con
determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore; 
  b) se appartenenti all'Arma dei carabinieri  frequentano  un  corso
applicativo della durata non inferiore a un anno,  le  cui  modalita'
sono  disciplinate  con  determinazione   del   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri. 
  2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata, a
seguito del superamento degli esami di fine corso,  dalla  media  del
punteggio della graduatoria del concorso e di  quello  conseguito  al
termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in  ruolo  dopo  i
pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive  accademie
militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 
  3. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati
in congedo, se non devono assolvere  o  completare  gli  obblighi  di
leva, ovvero sono restituiti ai ruoli di provenienza. Il  periodo  di
durata del corso e' computato per intero ai fini  dell'anzianita'  di
servizio per i militari in servizio  permanente  e  per  il  restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi
di leva.