Art. 724 
Obblighi di servizio degli ufficiali  dell'Esercito  italiano,  della
             Marina militare e dell'Aeronautica militare 
 
1. Gli allievi delle accademie militari all'atto  dell'ammissione  ai
corsi sono vincolati a una ferma di tre anni. 
2. All'atto dell'ammissione al terzo anno di  corso  i  frequentatori
dei corsi normali dell'Accademia dell'Esercito italiano, della Marina
militare e dell'Aeronautica militare sono vincolati a  una  ferma  di
nove anni che assorbe quella da espletare. 
3. La ferma di cui al comma 2 e' elevata a: 
a) dieci anni per gli iscritti a corsi di laurea di  cinque  anni  di
durata; 
b) undici anni per gli iscritti a corsi di  laurea  di  sei  anni  di
durata; 
c) sedici anni  per  gli  appartenenti  al  ruolo  naviganti  normale
dell'Aeronautica militare. 
4. I frequentatori dei corsi normali delle  accademie,  se  fruiscono
delle eventuali proroghe per il completamento  del  ciclo  formativo,
sono vincolati a una ulteriore ferma di durata  pari  al  periodo  di
proroga concesso. 
5. Gli ufficiali reclutati a nomina diretta del ruolo normale  e  gli
ufficiali  dei  ruoli   speciali,   ammessi   ai   rispettivi   corsi
applicativi, al superamento dei corsi stessi  sono  vincolati  a  una
ferma di cinque anni decorrente dall'inizio del  corso  ovvero  dalla
scadenza della precedente ferma. 
6.  Gli  ufficiali  del  ruolo  naviganti  speciale  dell'Aeronautica
militare, nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali  del  Corpo
di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto
nominati sottotenenti a seguito dell'apposito concorso sono vincolati
a una ferma di dodici anni dall'inizio del previsto corso finalizzato
al conseguimento del brevetto di pilota  o  navigatore  militare  che
assorbe la ferma precedentemente contratta. 
7. Le ferme per dodici anni alle quali sono vincolati gli  allievi  o
ufficiali piloti di complemento rimangono valide in caso di  transito
nei ruoli del servizio permanente effettivo. 
8. Gli obblighi di servizio degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
sono disciplinati dall'articolo 738.