Art. 725 
                        Corso di applicazione 
 
1. Per i sottotenenti dei ruoli  normali,  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria,  artiglieria,  genio  e   trasmissioni,   dell'Arma   dei
trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i
corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita'  e'
determinato, con  decreto  ministeriale,  in  base  alla  graduatoria
stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 
2. I sottotenenti che non superino per una sola  volta  uno  dei  due
anni del corso di applicazione  per  essi  previsto  sono  ammessi  a
ripeterlo  e,  se  lo  superano,  sono  promossi   con   l'anzianita'
attribuita agli ufficiali  unitamente  ai  quali  hanno  superato  il
predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di  applicazione
con ritardo per motivi di servizio  riconosciuti  con  determinazione
ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in  ruolo  al
posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato  il  corso  al
loro turno.