Art. 725 Corso di applicazione 1. Per i sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione, il nuovo ordine di anzianita' e' determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste nel regolamento. 2. I sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e, se lo superano, sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I sottotenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.