Art. 726 
            Mancato superamento del corso di applicazione 
 
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660,  i  sottotenenti
di cui all'articolo 725,  comma  1,  che  non  superano  i  corsi  di
applicazione per essi prescritti e ottengono a domanda  di  permanere
in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 655, comma 1,  lettera
d), sono trasferiti, anche in soprannumero, nei ruoli speciali e sono
iscritti in tali ruoli dopo i pari grado  in  possesso  della  stessa
anzianita' assoluta. 
2. Gli ufficiali dei ruoli normali del Corpo degli  ingegneri  e  del
Corpo sanitario che non hanno completato il ciclo di studi  per  essi
previsto per il conseguimento  della  laurea,  possono  ottenere  con
determinazione ministeriale, su proposta delle autorita' gerarchiche,
la proroga fino a un massimo di due anni accademici. Se completano il
ciclo di studi universitari entro la proroga concessa, subiscono  una
detrazione di anzianita' nel ruolo pari alla proroga concessa. 
3. Agli ufficiali di cui al comma 2 che non conseguono il diploma  di
laurea nei limiti di tempo prescritti, compresa l'eventuale  proroga,
si applicano le disposizioni di cui al comma 1,  con  destinazione  a
uno dei ruoli speciali esistenti, individuati secondo le esigenze  di
Forza armata.