Art. 728 
       Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali 
 
1. I frequentatori dell'Accademia navale  che  hanno  completato  con
esito favorevole il terzo anno  del  ciclo  formativo  sono  nominati
guardiamarina in servizio permanente. Fino al completamento del ciclo
formativo   prescritto,   l'anzianita'   relativa   degli   ufficiali
subalterni  e'  rideterminata  secondo  le  modalita'  stabilite  nel
regolamento. 
2. Gli  ufficiali,  che  superano  gli  esami  prescritti  dal  ciclo
formativo oltre i termini previsti, sono iscritti  in  ruolo  dopo  i
parigrado che hanno superato gli esami nelle sessioni ordinarie. 
3. Gli ufficiali, che per motivi di servizio o per motivi di  salute,
riconosciuti con  determinazione  ministeriale,  superano  gli  esami
prescritti dal ciclo formativo con ritardo, sono iscritti in ruolo al
posto che a essi sarebbe spettato se li avessero superati  nei  tempi
previsti. 
4. Gli ufficiali idonei in attitudine  professionale  che  non  hanno
completato gli studi per uno degli  anni  del  ciclo  formativo  sono
ammessi a completarli nell'anno successivo, solo se non ne hanno gia'
ripetuto uno negli anni precedenti. Se ammessi, transitano nel  corso
successivo e sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei  parigrado  del
corso cui sono aggregati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 
5. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 660,  gli  ufficiali
che per la seconda volta non hanno completato  gli  studi  prescritti
per uno degli anni del ciclo formativo, o non sono  stati  ammessi  a
completarli nell'anno successivo per i motivi indicati  al  comma  4,
possono   essere   trasferiti,   purche'   idonei    in    attitudine
professionale, anche in soprannumero, con il proprio grado e  con  la
propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi  Corpi  con  le
modalita' indicate dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi  sono
iscritti in tali ruoli dopo i pari grado  in  possesso  della  stessa
anzianita' assoluta. 
6. La nomina a guardiamarina decorre, ai soli  fini  giuridici,  alla
data di acquisizione del grado di aspirante.