Art. 729 
Conseguimento del diploma di laurea da parte dei subalterni dei ruoli
                               normali 
 
1. Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali  devono  completare  il
ciclo  formativo  e  conseguire  il  diploma  di  laurea  secondo  le
modalita' ed entro il periodo prescritto. 
2. Gli ufficiali dei ruoli  normali,  per  i  quali  e'  previsto  il
completamento dell'iter di studi presso strutture universitarie,  che
non hanno conseguito il diploma di laurea entro il periodo prescritto
possono avanzare circostanziata domanda intesa a ottenere una proroga
di durata non superiore a dodici mesi. L'amministrazione ha  facolta'
di accogliere le domande, previo esame,  da  parte  di  una  apposita
commissione nominata con  decreto  ministeriale,  del  curriculum  di
studi e degli elementi desunti dalla documentazione  valutativa.  Gli
ufficiali, se fruiscono di una proroga  di  durata  superiore  a  tre
mesi, transitano nel corso successivo e sono iscritti in  ruolo  dopo
l'ultimo dei parigrado del corso cui sono aggregati,  assumendone  la
stessa anzianita' assoluta. 
3. Gli ufficiali che conseguono il diploma di laurea con ritardo  per
motivi  di  servizio  o  per  motivi  di  salute   riconosciuti   con
determinazione ministeriale sono iscritti in ruolo  al  posto  che  a
essi sarebbe spettato se l'avessero conseguito nei tempi previsti. 
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 660,  gli  ufficiali,
che non conseguono la laurea nel periodo prescritto o  che  non  sono
stati ammessi al periodo di proroga, possono essere trasferiti, anche
in soprannumero, con il proprio grado e con  la  propria  anzianita',
nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi  in  applicazione  di  quanto
previsto dall'articolo 655, comma 1, lettera d). Essi  sono  iscritti
in tali ruoli dopo i pari grado in possesso della  stessa  anzianita'
assoluta. 
5. Per i sottotenenti di vascello dei ruoli normali e' stabilito, con
determinazione ministeriale, il nuovo ordine di anzianita' il  giorno
precedente al compimento dell'anzianita' minima prevista dal presente
codice per l'avanzamento al grado superiore, in  base  all'attitudine
professionale e  al  rendimento  in  servizio  valutati  per  ciascun
ufficiale dalla commissione ordinaria di  avanzamento.  Con  apposito
decreto ministeriale  sono  stabilite  le  modalita'  della  predetta
valutazione.