Art. 731 
       Formazione degli ufficiali subalterni dei ruoli normali 
 
1. I sottotenenti dei ruoli normali  sono  tratti  dai  frequentatori
dell'Accademia aeronautica che hanno completato con esito  favorevole
il terzo anno di corso secondo le modalita' previste dal piano  degli
studi dell'Accademia aeronautica. 
2. Gli ufficiali  dei  ruoli  normali  devono  completare  gli  studi
accademici  e  conseguire  il  diploma  di  laurea  entro  i  periodi
prescritti dal piano degli studi dell'Accademia aeronautica. 
3. Per gli ufficiali dei ruoli normali che completano  l'ultimo  anno
di  corso  entro  il  periodo  prescritto  dal  piano   degli   studi
dell'Accademia  aeronautica  il  nuovo  ordine   di   anzianita'   e'
determinato, con decreto ministeriale, in base alla somma  del  punto
complessivo di classifica riportato per la nomina a  sottotenente,  e
del punto attribuito  all'ufficiale  al  completamento  degli  studi,
entrambi ridotti in centesimi  ed  elaborati  secondo  le  norme  del
regolamento. 
4. Gli ufficiali che superano gli esami dell'ultimo  anno  del  corso
regolare nelle sessioni successive alla prima sono iscritti in  ruolo
dopo i pari grado che hanno superato  detti  esami  nella  precedente
sessione. 
5. Gli  ufficiali  che,  per  motivi  di  servizio  riconosciuti  con
determinazione ministeriale  o  per  motivi  di  salute,  frequentano
l'ultimo anno di corso con ritardo, se superano gli  studi  previsti,
sono iscritti in ruolo al  posto  che  a  essi  sarebbe  spettato  se
avessero superato il corso al loro turno. 
6. Gli ufficiali che  non  hanno  completato  gli  studi  al  termine
dell'ultimo anno di corso con le modalita' definite  dal  regolamento
sono ammessi a completarli nell'anno successivo. In  tale  caso  essi
transitano al corso  successivo  a  quello  di  appartenenza  e  sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo pari grado appartenente al  corso  al
quale sono transitati, assumendone la stessa anzianita' assoluta. 
7. La nomina a sottotenente decorre, ai soli  fini  giuridici,  dalla
data di acquisizione della qualifica di aspirante.